Il Decreto Ministeriale dell’8 aprile 1968, nonché la legge 13 luglio 1967, N. 584 (il cui art. 1 stabiliva: “Chiunque ceda il suo sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l’elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno di salasso”) sono stati abrogati dalla Legge 107 del 4 maggio 1990.
L’articolo 24 della 107/1990 stabilisce, infatti, che “E’ abrogata la legge 14 luglio 1967, n° 592”.
Stante l’intervenuta abrogazione della 592/1967 e del relativo D.M. 584/1968, la norma di riferimento era l’art 1 della legge 107/1990 che stabilisce: “1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155″.
Con la legge 219/2005 anche la 107/1990 è stata abrogata (art. 27: “È abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107, ad eccezione dell’articolo 23”).
Quindi l’unico riferimento normativo ad oggi in piedi è l’art 8 della 219/2005 (1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.).
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